Elusione fiscale e posizione dominante delle “Big Tech” frenano la libera concorrenza. Proposte per non buttare il bambino con l’acqua sporca

Il ricorso allo smart working e agli acquisti digitali, accelerati dalla recente crisi sanitaria, ha permesso alle imprese tech di accrescere i profitti, le aspettative di crescita e, per quelle pubbliche, i valori di borsa.
Si è quindi riacceso il dibattito sulle cosiddette “Big Tech” e sul loro contributo al gettito fiscale dei diversi paesi.
Un dibattito spesso minato da derive ideologiche, che addebitano a tali imprese la responsabilità dei fallimenti di quelle realtà economiche che non hanno innovato e modificato i propri modelli di business adeguandoli al cambiamento dei mercati e alle mutate preferenze dei consumatori riguardo l’offerta di beni e servizi.
È evidente che un problema esiste, ma è altrettanto evidente che debba essere individuato con precisione e che debbano essere adottate le soluzioni che davvero lo possono risolvere.
Fermo restando che le “Big Tech” sono realtà di successo, innovative, capaci di creare ricchezza anche accrescendo le proprie basi occupazionali, è necessario evitare che le stesse creino distorsioni ed esternalità negative per il mercato e la libera concorrenza.
Perché il basso contributo al gettito fiscale rispetto alla ricchezza prodotta è solo uno dei problemi suscitati da queste aziende.
La ricchezza diffusa e la riduzione delle diseguaglianze, infatti, si creano attraverso l’innovazione e l’apprendimento condiviso: al contrario, la concentrazione del potere di mercato, in particolare attraverso la creazione di barriere all’entrata, conduce a maggiori disuguaglianze.
In questo senso si pone il tema dei dati che imprese come Amazon, Google e Facebook sono in grado di raccogliere da ciascuno di noi e che poi, grazie alle tecniche di intelligenza artificiale, permettono loro di acquisire una posizione dominante rispetto alle altre aziende e di accrescere i propri profitti, potenzialmente a danno dei consumatori.
Si pensi al cambiamento degli algoritmi, ovvero al modo e all’ordine in cui decidono che gli individui vedano le informazioni.
In altre parole, permettere a pochi soggetti di maneggiare quantità di dati così immense pone un problema per la collettività sul piano del potere di mercato, della privacy e della sicurezza.
Sotto il profilo del trattamento, le istituzioni europee, manifestando una sana preoccupazione per la privacy, hanno introdotto il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), che limita l’utilizzo dei dati al consenso da parte dell’individuo.
Ciò però non toglie che i dati di una persona, sommati a quelli di altre, rafforzino la capacità delle aziende di sfruttare le componenti di un sistema economico.
E la capacità dei cosiddetti giganti del web di immagazzinare i dati conferisce loro un enorme potere di mercato, permettendo loro di alzare forti barriere all’entrata per le imprese che intendono concorrere nei mercati da loro presidiati.
Sotto il profilo giuridico la raccolta dei dati costituisce un’attività economica e come tale, se operata nel rispetto delle norme sulla privacy, non può essere giudicata illegittima.
Occorre però comprendere quando le capacità di raccolta costituiscono un abuso escludente e anti-competitivo.
Forse sarebbe opportuno che la legislazione europea intervenisse considerando “di interesse pubblico” i dati immagazzinati dalle imprese con questa grande capacità di raccolta, e obbligasse le imprese depositarie a renderli fruibili e riutilizzabili dai terzi (ovviamente nel rispetto della disciplina sulle informazioni sensibili).
Una soluzione analoga è stata adottata nel 2016 dalla Francia, che ha obbligato i depositari di dati come quelli sulle gare di appalto, le compravendite immobiliari e i consumi di gas ed elettricità a renderli liberamente fruibili e riutilizzabili dai terzi.
Quanto al gettito fiscale, la legge di bilancio 2019 ha introdotto la cosiddetta web tax con l’intento di attrarre a tassazione i profitti dei giganti del web che spesso sfuggono dal sistema impositivo nazionale.
Ma la norma, che di fatto riprende la struttura della proposta della Commissione Europea (2018/0073), non ha prodotto gli effetti sperati in termini di gettito.
Vediamo a chi si applica la web tax: si applica ai ricavi di tutte le imprese che singolarmente o a livello di gruppo abbiano un fatturato non inferiore a 750 milioni di euro, con un ammontare dei ricavi derivanti dai servizi digitali, realizzati in Italia, superiore a 5,5 milioni di euro.
Ebbene, colpire i ricavi anziché i profitti rischia di penalizzare tutte quelle realtà economiche e produttive i cui utili si fondano su alti volumi di vendita (si pensi al settore alimentare e alla grande distribuzione organizzata).
Come noto l’e‑commerce in Italia è in rapida espansione, rappresenta un canale di vendita alternativo a quello tradizionale, richiede un suo modello di business e specializzazioni diverse rispetto al canale fisico.
Ai più può sembrare molto semplice ma in realtà, per comprenderne le complessità e l’alto contenuto tecnologico, sarebbe opportuno guardare il proprio smartphone, confrontando la semplicità del suo utilizzo con la complessità della tecnologia che lo fa funzionare.
Un’ipotesi di web tax così congegnata colpisce indirettamente anche i cittadini che grazie all’e‑commerce riescono a semplificare le proprie scelte di vita (si pensi anche agli anziani, che in questo modo evitano il disagio della spesa).
A nostro parere potrebbe essere adottata una soluzione diversa, probabilmente più efficace in termini di gettito fiscale che altrimenti verrebbe eluso da chi senza avere alcuna sede nel territorio dello Stato vi realizza ricavi.
Tutte le transazioni digitali avvengono attraverso la carta di credito e per tale motivo sono tracciabili.
Si potrebbe perciò ipotizzare una ritenuta operata dal gestore della carta di credito per ciascuna transazione.
Tale ritenuta diventerebbe un’imposta per i soggetti esteri che non intendono aprire una sede d’affari in Italia, mentre sarebbe solo un acconto sulle imposte per i contribuenti che operano in Italia con una propria sede, e propri dipendenti.
Sarebbe difficilmente eludibile e non penalizzerebbe chi investe in innovazione né chi, grazie all’e‑commerce, sta riuscendo ad esportare i propri prodotti all’estero.
Quanto poi all’elusione fiscale, laddove i giganti del web eludono i propri doveri tributari attraverso comportamenti censurabili agevolati da legislazioni fiscali compiacenti, l’OCSE e le legislazioni nazionali già sono intervenute, stabilendo modelli di riferimento che assicurino la compliance dei prezzi di trasferimento intercompany e penalizzando le transazioni con i Paesi che non forniscono un adeguato scambio di informazioni.
In ogni caso, sarebbe necessario che l’Unione Europea intervenisse sulle legislazioni degli Stati membri a fiscalità privilegiata, impedendo loro di fare concorrenza fiscale sleale.
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