Incertezza sui tempi, dissidi fra condomini, lentezza degli uffici pubblici e opportunismo di alcune aziende private rischiano di disperdere i 14,5 miliardi in interventi non necessari

Il Superbonus 110%1 introdotto dall’art. 119 del Decreto Rilancio2 rappresenta un’occasione forse irripetibile e a costo zero (per il proprietario) per riqualificare energeticamente gli immobili italiani, ridurne il rischio sismico, eliminare dagli stessi le barriere architettoniche, e, al contempo, per rilanciare il settore dell’edilizia.
Considerando che gli impianti termici per il riscaldamento degli edifici hanno un’incidenza sul totale delle emissioni di CO2 in ambito urbano che è fino a sei volte superiore rispetto all’incidenza del traffico veicolare e nelle aree urbane sono responsabili di più del 60% delle polveri sottili, si comprende quanto gli interventi di isolamento termico degli edifici e di sostituzione degli impianti di climatizzazione esistenti con impianti ad alta efficienza energetica, beneficiari dell’incentivo, possano contribuire a ridurre l’inquinamento atmosferico.
Se gli obiettivi del Superbonus sono assolutamente condivisibili, però, sono molte le criticità della norma che rendono difficile il loro raggiungimento.
Innanzitutto l’incertezza sull’orizzonte temporale. La Legge di Bilancio 20213 ha disposto la proroga del superbonus al 30 giugno 2022 (o al 31 dicembre 2022, se entro tale data è stato concluso il 60% dei lavori). Si tratta tuttavia soltanto di una promessa di proroga. La stessa Legge di Bilancio4 infatti ha previsto che per renderla effettiva si dovrà attendere l’approvazione definitiva del Consiglio dell’Unione Europea, che ancora non è arrivata.
Considerata, poi, la mole di adempimenti burocratici, previsti dalla norma, da assolvere propedeuticamente all’esecuzione degli interventi, l’incerto orizzonte temporale, nonostante la proroga in arrivo, risulta essere del tutto insufficiente.
Sarebbe quindi auspicabile da parte del legislatore una estensione dei termini di applicazione. A questo proposito, nelle schede del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che il Governo ha inviato alle commissioni parlamentari per l’esame di rito, si legge la volontà del Governo di ampliare fino al 31 dicembre 2023 gli effetti del superbonus. Ma ad oggi stiamo parlando solo di una semplice volontà.
All’incertezza temporale si accompagna poi l’inadeguatezza degli uffici tecnici di molte città nel fornire in tempi rapidi ai professionisti che devono occuparsi delle valutazioni di fattibilità (anche a causa delle restrizioni Covid) la documentazione di cui necessitano.
Difficilmente tale inadeguatezza potrà essere colmata con l’assunzione mirata di maggiore personale, prevista sempre nella sopracitata Legge di Bilancio5 , considerati i tempi necessari al suo reclutamento.
Oltre all’incremento di personale sarebbe poi comunque necessario che tutti i Comuni si dotassero di sistemi telematici di accesso ai loro archivi, il che richiederebbe la digitalizzazione dei documenti in essi contenuti.
Altro aspetto critico è l’incertezza normativa, che si manifesta ad esempio in una interpretazione restrittiva della norma da parte dell’Agenzia delle Entrate, nella quasi quotidiana produzione di pareri e circolari interpretative e nelle continue dicerie su possibili modifiche alla norma.
Per non parlare poi dei problemi che presenta la questione della modalità di fruizione del bonus6 : dato che il condomino è libero di scegliere la strada della cessione del credito ma anche quella della detrazione in dichiarazione dei redditi o dello sconto in fattura, l’amministratore di condominio che non ottenga l’adesione unanime ad una delle tre modalità è costretto a comporre le tessere del mosaico con notevole dispendio di tempo.
Poiché la scelta tra la cessione del credito e la detrazione può essere operata solo dal singolo e non in modo collegiale, sarebbe stato preferibile prevedere come unica modalità lo sconto in fattura.
Tale opzione può essere esercitata fino ad un massimo del 100% dell’importo della fattura. In questo caso, il condominio potrà eseguire i lavori senza alcun esborso monetario, mentre l’impresa otterrà un credito d’imposta pari al 110% dell’ammontare dello sconto applicato, che potrà o usare in compensazione o cedere ulteriormente ad altri soggetti, comprese le banche e gli intermediari finanziari.
La normativa poi non prevede una netta separazione tra i ruoli di natura progettuale e quelli esecutivi, per cui può accadere che l’impresa che sta eseguendo i lavori abbia il progettista che fa l’asseverazione e poi attesti anche la congruità dei costi. In un caso del genere, chi assicura che i costi siano realmente congrui?
Vi è poi un aspetto del Superbonus che sta attirando grande attenzione: il 10% di margine sugli interventi. General contractors, banche, assicurazioni e affaristi di ogni tipo si sono lanciati su questa possibilità e stanno ormai proponendo interventi a chiunque abbia i requisiti per accedere al superbonus, anche senza alcuna reale necessità.
E’ bene ricordare che, benché tra gli obiettivi ci sia il rilancio del settore dell’edilizia, le parti più importanti dell’art. 119 del Decreto Rilancio riguardano le possibilità di riqualificare energeticamente e ridurre il rischio sismico non su tutto il costruito ma su quegli edifici che ne hanno urgente bisogno.
Intervenire ad esempio sulle ville al mare utilizzate due mesi l’anno, realizzando il cappotto termico, sostituendo l’impianto di riscaldamento e gli infissi, installando i pannelli fotovoltaici e le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, significa solo accrescere il valore di questi immobili sulle spalle del Paese.
Il peso del Superbonus sul bilancio statale è dell’ordine di 14,5 miliardi di euro nell’arco temporale 2020–20267 . Con queste risorse è possibile perseguire altre finalità pubbliche, indirizzandole ad esempio sugli interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione delle periferie.
Tali interventi comportano spese rilevanti, che i proprietari degli immobili potrebbero trovare non conveniente sostenere o per i quali non hanno le disponibilità necessarie.
Le difficoltà finanziarie, che certamente ostacolerebbero o renderebbero frammentaria la realizzazione dei programmi di riqualificazione, sarebbero del tutto superate indirizzando su di essi il superbonus.
È poi possibile avvalersi del Superbonus anche per la demolizione e ricostruzione degli immobili, che, in virtù delle innovazioni introdotte con il Decreto Semplificazioni8, può avvenire con modifiche di sagome, prospetti, aree di sedime e con incrementi di volume.
La combinazione tra il Superbonus e la flessibilità con cui gli edifici demoliti possono essere ricostruiti può essere un’opportunità da non sprecare per riqualificare le aree storiche e le periferie degradate dei centri urbani.
In sintesi, le misure introdotte con il Superbonus rappresentano una grande opportunità per riqualificare gli edifici delle nostre città e, conseguentemente, ridurre l’inquinamento atmosferico da CO2 e polveri sottili.
Sarebbe però necessario introdurre alcune modifiche alla normativa per dare maggiori certezze sui tempi, rendere più snelle le procedure e far sì che si faccia ricorso al superbonus solo per interventi realmente necessari.
_____________________________________
1 Superbonus 110% | www.governo.it
2 Decreto Legge 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 77/2020
3 art. 1, comma 66, Legge 178/2020
4 art. 1, comma 74, Legge 178/2020
5 art. 1, commi 69 e 70, Legge 178/2020
6 art. 121 Decreto Legge 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 77/2020
7 art. 119, comma 16-quater, Decreto Legge 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 77/2020
8 Decreto Legge 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 120/2020
Ti è piaciuto l'articolo? Se vuoi contribuire scrivici.