Statuto dell’associazione culturale “Terra libera”
Titolo I
Costituzione e scopi
Art. 1 – Denominazione, sede, durata
1. L’Associazione denominata “Terra Libera”, di seguito indicata anche come “Associazione”, è regolata dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.
2. L’Associazione ha sede legale a viale Carso 71, Roma. L’eventuale variazione della sede legale non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera dell’Assemblea e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio nazionale.
4. L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 2 — Attività di interesse generale
1. L’Associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e della libertà di parola. I suoi associati possono essere contemporaneamente affiliati a partiti politici.
2. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, la seguente finalità: sviluppare e diffondere in Italia un nuovo pensiero ecologista, aperto al progresso tecnologico, allo spirito d’impresa, alle libertà civili e all’integrazione europea.
In particolare, essa svolge:
• attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (i);
• radiodiffusione sonora a carattere comunitario (j);
• salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell’ambiente e utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (e);
• promozione e tutela dei diritti (w).
L’Associazione può svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali a quelle sopra indicate.
Art. 3 – Manifesto
L’Associazione si riconosce in un manifesto (in allegato) al quale ispira la propria azione. All’atto dell’iscrizione, gli associati si impegnano a non contraddire apertamente i principî riportati nel manifesto ogniqualvolta si esprimano in pubblico, in qualsiasi forma, a nome dell’Associazione. Tale impegno vige limitatamente alle materie e ai principî trattati dal manifesto. Il manifesto può essere sostituito solamente in toto secondo la procedura stabilita dall’art. 14.
Art. 4. — Finanziamento
L’Associazione potrà altresì organizzare raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.
Titolo II
Norme sul rapporto associativo
Art. 5 — Norme sull’ordinamento interno
1. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati, nel rispetto, in ogni caso, di quanto stabilito dall’art. 15.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.
Art. 6 — Associati
1. Possono essere ammesse a far parte dell’Associazione le persone fisiche e altri enti senza scopo di lucro i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti senza scopo di lucro, previa approvazione del Consiglio direttivo di “Terra Libera” (vedi art. 15), versando una quota stabilita dal Consiglio direttivo dell’Associazione attraverso apposito regolamento.
3. Ogniqualvolta un ente senza scopo di lucro si associa a “Terra Libera”, coloro che erano associati a quell’ente prima che esso si associasse a “Terra Libera” risultano automaticamente iscritti all’Associazione per l’anno associativo in corso senza dover versare alcuna quota. A partire dal 1° gennaio dell’anno seguente, per rinnovare l’iscrizione a “Terra Libera” devono invece versarle regolarmente la quota associativa.
4. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
Art. 7 — Procedura di ammissione
1. Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto, e‑mail o messaggio di testo al Consiglio direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale (con particolare riferimento all’art. 3 sul manifesto) e degli eventuali regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 7 (sette) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L’età minima per iscriversi è 16 (sedici) anni compiuti. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Art. 8 — Diritti e doveri degli associati
1. Gli associati hanno il diritto di:
a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo nelle forme indicate all’art. 15;
b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e parteciparvi;
c) esaminare i libri sociali nelle modalità descritte dall’art. 18.
2. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa.
3. Gli associati hanno il dovere di:
a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione (con particolare riferimento agli art. 2 e 3 dello Statuto), tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati dall’Assemblea attraverso apposito regolamento. La determinazione di una quota effettuata da parte dell’Assemblea per una certa annualità è valida anche per le successive, salvo diversa determinazione.
4. La qualità di associato non è trasferibile, ad eccezione del trasferimento a causa di morte.
5. L’anno associativo coincide con l’anno solare. Unica eccezione sono le iscrizioni formalizzate tra il 26 giugno 2021 e il 31 dicembre 2021, che saranno valide anche per l’anno associativo 2022 (quindi fino al 31 dicembre 2022) anche al fine dell’esercizio dei diritti di cui all’art. 15.
Art. 9 — Cause di cessazione del rapporto associativo
1. La qualità di associato si perde per:
a) dimissioni volontarie;
b) mancato pagamento della quota associativa entro l’anno associativo di competenza.
c) morte;
d) per gravi motivi su deliberazione dell’Assemblea. In quest’ultimo caso è ammesso ricorso al Collegio arbitrale, il quale decide in via definitiva. È sempre salva per l’associato escluso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria entro 6 (sei) mesi dalla notifica della delibera di esclusione. Gli associati dimissionari o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.
Titolo III
Norme sul volontariato
Art. 10 — Dei volontari e dell’attività di volontariato
1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie eventualmente connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio direttivo.
Art. 11 — Dei volontari e delle persone retribuite
1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari oppure al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.
Titolo IV
Organi sociali
Art. 12 — Organi dell’Associazione
1. Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente dell’Associazione;
d) il Tesoriere;
e) l’organo di controllo (Collegio arbitrale);
f) l’organo di revisione.
2. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo nelle forme stabilite all’art. 15.
Art. 13 — Assemblea ordinaria
1. L’Assemblea è costituita da tutti gli associati.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta ogni 3 (tre) mesi nonché, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente dell’Associazione lo ritenga necessario.
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (e‑mail o lettera). L’Assemblea può essere svolta anche tramite il sistema dell’audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento degli associati e, in particolare, a condizione che sia consentito:
a) al Presidente o suo delegato accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) agli intervenuti partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
c) al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi assembleari costituenti oggetto di verbalizzazione.
In questa ipotesi, la riunione assembleare deve ritenersi svolta nel luogo ove è presente il Presidente.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.
6. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dall’art. 14.
7. È compito dell’Assemblea ordinaria:
a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio direttivo;
b) approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio direttivo;
c) approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio direttivo;
d) eleggere e revocare i membri del Consiglio direttivo;
e) eleggere e revocare i componenti dell’organo di controllo;
f) eleggere e revocare l’organo di revisione;
g) approvare eventuali regolamenti attuativi dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;
i) deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio direttivo o da altro organo sociale;
j) approvare i membri del Consiglio direttivo proposti da enti terzi associatisi all’Associazione, in base a quanto stabilito nell’art. 15.3.
8. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
Art. 14 — Assemblea straordinaria
1. È compito dell’Assemblea straordinaria:
a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
b) deliberare sulla proposta di sostituzione del manifesto citato nell’art. 3;
c) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, la sostituzione del manifesto o per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
Art. 15 — Il Consiglio direttivo
1. Il Consiglio direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione.
2. Il Consiglio direttivo ha sette componenti. Il loro numero può aumentare provvisoriamente secondo la procedura di cui al comma 3 di questo articolo, fino a un massimo di 13 (tredici). Il Consiglio direttivo deve sempre essere composto da un numero di membri dispari.
3. I componenti del Consiglio direttivo vengono scelti tra le persone fisiche associate. Qualora, in seguito all’elezione dei membri del Consiglio direttivo da parte dell’Assemblea, si associasse all’Associazione un ente senza scopo di lucro come stabilito dall’art. 6.2, quest’ultimo può aggiungere 2 (due) e solo 2 (due) membri al Consiglio direttivo dell’Associazione, i quali devono essere approvati dalla prima Assemblea ordinaria utile dell’Associazione. Il numero totale di membri del Consiglio in nessun caso può superare i 13 (tredici) membri, come stabilito nel comma 2. Tali membri decadono in occasione della prima elezione in seguito all’associazione dell’ente, in occasione della quale i seggi disputati ritornano ad essere 7 (sette).
4. I componenti del Consiglio direttivo restano in carica per 2 (due) anni. In caso di dimissioni o decadenza di uno o più componenti, il Presidente dell’Associazione è tenuto a convocare entro 7 (sette) giorni un’Assemblea straordinaria da svolgersi entro 15 (quindici) giorni per l’elezione del membro vacante. Le prime elezioni, in base a quanto stabilito dall’art. 8.5 si terranno entro il 31 dicembre 2023.
5. All’atto di costituzione dell’Associazione, si insediano come primo Consiglio direttivo i 7 (sette) associati costituenti l’Associazione.
6. Il Consiglio direttivo è eletto dall’Assemblea con le seguenti modalità:
a) hanno diritto di elettorato attivo coloro che risultino aver versato la quota associativa in entrambi i due anni associativi precedenti l’elezione;
b) hanno diritto di elettorato passivo tutti coloro che abbiano versato la quota associativa per l’anno associativo in corso;
c) le candidature sono individuali;
d) ciascun associato può esprimere 7 (sette) preferenze;
e) nel caso in cui tra gli eletti la proporzione tra i generi non sia pari a 3/7 (tre settimi), verrà applicata una correzione di genere per garantire tale rapporto: le persone elette saranno quindi le prime 4 (quattro) per preferenze di un genere e le prime 3 (tre) per preferenze dell’altro. Qualora le candidature pervenute non permettano una tale ripartizione, i correttivi di genere dovranno avvicinarsi quanto più possibile alla ripartizione ideale;
f) qualora 2 (due) o più persone candidate del medesimo genere abbiano ricevuto un numero pari di preferenze e siano potenzialmente nella posizione dell’ultima (o della penultima) persona eletta, si terrà un ballottaggio, con le stesse modalità tecniche del primo turno di elezione ma con la possibilità per l’elettorato attivo di esprimere una sola preferenza;
g) l’organizzazione tecnica dell’elezione del Consiglio direttivo (composizione del seggio, scelta dell’eventuale piattaforma di voto digitale, tempi e modalità degli interventi in Assemblea) è rimandata a un apposito regolamento predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’Assemblea ordinaria a maggioranza semplice entro 30 (trenta) giorni dalla data fissata per l’elezione;
h) il voto è segreto e può essere attuato per mezzo di ausilî elettronici che garantiscano l’anonimato;
i) la data per l’elezione viene fissata dal Presidente. L’elezione deve avvenire entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla scadenza dei due anni dalla precedente elezione dei sette membri del Consiglio direttivo. Il Presidente è tenuto a comunicare a tutti gli iscritti (via lettera o e‑mail) la data della nuova elezione entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza dei due anni dalla precedente elezione dei sette membri del Consiglio direttivo.
7. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta al mese.
8. Le riunioni sono convocate dal Presidente dell’Associazione, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (e‑mail, lettera o messaggio di testo in sistema di messaggistica telematica che consenta di inviare la comunicazione in un unico istante all’intero Consiglio direttivo).
È altresì consentita l’adunanza del Consiglio direttivo e la validità delle deliberazioni assunte, anche tramite il sistema dell’audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei membri, in particolare, a condizione che sia consentito:
a) al Presidente accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, costatare e proclamare i risultati delle deliberazioni;
b) agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
c) al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi costituenti oggetto di verbalizzazione.
In questa ipotesi, la riunione del Consiglio direttivo deve ritenersi svolta nel luogo ove è presente il Presidente.
9. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 8, alla convocazione entro 12 (dodici) giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dalla convocazione.
10. In prima convocazione il Consiglio direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti.
11. Il Consiglio direttivo ha i seguenti poteri:
a) eleggere tra i suoi membri il Presidente;
b) eleggere tra gli Associati il Vice-presidente. Qualora sia nominato un associato non già membro del Consiglio direttivo, egli può partecipare ai lavori del Consiglio direttivo senza diritto di voto; ne diventa parte effettiva, con cioè diritto di voto, solo in assenza del Presidente, come stabilito dall’art. 16;
c) assumere il personale;
d) eleggere tra i suoi membri il Tesoriere;
e) fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;
f) sottoporre all’approvazione dell’Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
g) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
h) accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati;
i) ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
j) delegare eventuali compiti e funzioni ai consiglieri;
k) nominare il componente del Collegio arbitrale di spettanza dell’Associazione.
12. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei membri presenti. Nel caso in cui i voti siano pari, il voto del Presidente o di chi ne svolge le funzioni secondo l’art. 16.4 è dirimente.
13. Al Presidente e al Tesoriere è attribuita disgiuntamente la rappresentanza legale dell’Associazione.
Art. 16 — Presidente
1. Il Presidente, che è anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio direttivo, è eletto da quest’ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
2. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo.
3. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
4. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice-presidente o, in sua assenza, dal Tesoriere e, in assenza anche di quest’ultimo, dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.
Art. 17 — Tesoriere
1. Il Tesoriere coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
a) provvede al disbrigo della corrispondenza;
b) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali (funzioni che può anche delegare);
c) predispone lo schema del bilancio di esercizio, che sottopone al Consiglio direttivo entro il mese di marzo;
d) provvede alla tenuta dei libri, dei registri e della contabilità dell’Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
e) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio direttivo;
f) è a capo del personale.
Titolo V
Libri sociali, patrimonio dell’Associazione e bilancio di esercizio
Art. 18 — Libri sociali e registri
1. L’Associazione deve tenere, anche in forma digitale, le seguenti scritture:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.
2. L’Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. Tutti gli associati che siano in regola con il versamento della quota associativa hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta formulata per iscritto al Consiglio direttivo.
Art. 19 — Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro
1. Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
REGOLAMENTI DELL’ASSOCIAZIONE “TERRA LIBERA”
Regolamento n.1 del 2021, approvato dal Consiglio direttivo in data 25.06.2021
In base all’art. 15. co. 11 e all’art. 13. co. 7 lett. g dello Statuto dell’Associazione, il Consiglio direttivo stabilisce il seguente regolamento concernente le modalità di adesione all’associazione da parte delle persone fisiche:
Ai fini di semplificare il processo di adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto, come previsto dall’art. 7.1 dello Statuto, compilando un form di iscrizione che può essere ottenuto tramite:
email, scrivendo all’indirizzo terralibera2020@gmail.com;
una sezione del sito terralibera.eu;
messaggio di testo indirizzato ad uno dei membri del Consiglio direttivo.
L’aspirante associato dovrà compilare il form contenente come obbligatorie ai fini della deliberazione sull’ammissione almeno le seguenti informazioni: nome, cognome, data di nascita, numero di telefono, indirizzo email, eventuali iscrizioni a partiti o movimenti politici, breve presentazione, dichiarazione di accettazione delle norme dello Statuto, la volontà di partecipare attivamente alle attività dell’associazione.
Il Consiglio direttivo delibera in base all’art. 7 l’ammissione o il rigetto della domanda entro 30 giorni dalla sua ricezione. Qualora la domanda venisse accolta, l’aspirante iscritto ne sarà informato entro 7 giorni dalla data della deliberazione e, una volta versata la quota associativa, sarà iscritto nel libro degli associati.
La quota associativa è fissata a 10 (dieci) euro. La quota va versata sul conto PayPal dell’Associazione con la causale “Iscrizione all’Associazione Terra Libera [anno]”.